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Validità anno scolastico per la valutazione degli alunni
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Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti e alle studentesse
Ai Sigg. Genitori
Albo on line
Sito Web
Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni, a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Delibera n. 2 del collegio dei docenti del 13 settembre 2019;
Vista la normativa vigente in materia (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009; Decreto legislativo n. 59 del 2004 Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011Visti gli artt. 2 e 14, comma 7 del DPR n. 122/09 e la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011);
Considerato che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale
di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato
Comunica
- l’orario annuale personalizzato
- il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico.
LICEO SCIENTIFICO |
Orario settimanale |
Limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico |
TOT. MASSIMO ORE DI ASSENZA |
Classi I e II |
27 |
668 |
223 |
Classi III, IV e V |
30 |
742 |
248 |
IPSIA |
Orario settimanale |
Limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico |
TOT. MASSIMO ORE DI ASSENZA |
Tutte le classi |
32 |
792 |
264 |
Le deroghe al suddetto limite minimo di presenza, previste per casi eccezionali, certi e documentati, deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2019, sono di seguito riportate:
- Assenze continuative di cinque o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del S.S.N.;
- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione convalidato da un medico del S.S.N.;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- Ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all’interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza)
Il consiglio di classe, pertanto, su motivata e documentata richiesta della famiglia procederà alla valutazione dell’alunno anche in presenza del superamento del limite di assenze previsto. Tale deroga dovrà sempre tenere in debito conto le finalità educative e formative delle discipline e la loro valutazione. Il Consiglio di classe determinerà nel merito con specifica delibera motivata
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Si sottolinea che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate saranno presi in considerazione dal Consiglio di classe anche per l’attribuzione del voto di comportamento.
Lungro 25/01/2020
Firma del Dirigente Scolastico
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, tasse scolastiche dal 01-01-2020
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RISOLUZIONE N. 106/E
Agenzia delle Entrate
Roma, 17 dicembre 2019
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24,tasse scolastiche previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297
L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l’altro, all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.
La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche - iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche - frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche - esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche - diploma”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo Tanno iniziale (es.: per indicare anno scolastico 2019- 2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019),
Si precisa, infine, che nella sezione Contribuente" del modello F24 sono indicati:
- nel campo “Codice fiscale ", il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo “
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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Scuola Sec. 1° gr. Firmo 19 dicembre 2019 - giornata di beneficenza
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FIRMO SCUOLA SEC. DI 1° GR. -19/12/2019
GIORNATA DI BENEFICENZA
RACCOLTA FONDI PER FONDAZIONE TELETHON - € 160.50 VERSAMENTO
C.C.P. 8792470
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