Prot. n. 1495 /U Lungro, 17/03/2020
Al personale ATA/SEDE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ai Docenti e Referenti di Plesso/SEDE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Alle RSU di Istituto
^^^^^^^^^^^^^^^^
Al Sig. Dirigente
A.T.P.
VIA Romualdo Montagna, 13 (Pal. Lecce)
87100 Cosenza
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ai sigg. Sindaci Comuni di:
- Acquaformosa
- Civita
- Firmo
- Frascineto
- Lungro
- San Basile
^^^^^^^^^
Albo on Line
Oggetto: chiusura dell’istituzione scolastica - Garanzia delle attività indifferibili da rendere in presenza garanzia a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
CONSIDERATO che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio
VISTA la nota M.I. 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
VISTO l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla M.I. 351/12.03.2020;
VERIFICATO come previsto nella suddetta nota che, al momento, non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza e, pertanto, al fine di tutelare la salute dei lavoratori, bene primario che prevale su ogni adempimento d’ufficio;
VISTA la nota M.I. 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
VERIFICATO che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto inesistente;
PRESO ATTO che una buona parte del personale ATA in servizio risiede fuori sede;
CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;
TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco nella ns. Regione si prevede proprio in questa settimana;
VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);
VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;
VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza:
ACCLARATO che il Dirigente Scolastico, il DSGA e il persona le ATA dell’I.O. di Lungro si rendono disponibili e reperibili in qualsiasi momento, all’occorrenza, ad assicurare la propria presenza in sede e garantire le attività indifferibili;
VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
VERIFICATO tra l’altro l’irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro;
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto e in armonia con quanto previsto e disposto dall’art. 2087 del Cod. Civ. che impone al dirigente datore di lavoro la tutela dell’integrità psicofisica del lavoratori;
PREVIA intesa con l’RSPP d’istituto;
PREVIA informativa al RLS dell’istituto;
LETTA l’informativa sindacale emanata ai sensi dell’art. 15 del CCNL Scuola vigente partecipata alle RR.SS.UU di istituto;
VISTE le indicazioni Ministeriali del 16 Marzo 2020 (pubblicate sul sito istituzionale) che prevedono che la presenza del personale ATA a scuola (Ausiliario, tecnico, amministrativo), sia prevista solo nei casi di stretta necessità che saranno individuati dal dirigente scolastico
DISPONE
- la chiusura degli uffici di segreteria dell’I.O. DI Lungro dal 18/03/2020 al 03/04/2020;
- il DSGA e il persona le ATA dell’I.O. di Lungro si renderanno disponibili e reperibili in qualsiasi momento, previo interpello, al fine di garantire comunque l’espletamento delle attività indifferibili che richiedono la presenza in ufficio.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Gianfranco Maletta
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]